I controlli dell’Ispettorato del lavoro sullo sport dilettantistico

 

Avv. Stefano Comellini

Con la lettera circolare del 1° dicembre 2016, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha inteso dotare il proprio personale ispettivo di una serie di rigoroseindicazioni, tese a uniformare le condotte da adottarsi per i controllinel settore dello sport dilettantistico.

Come espresso in apertura del documento, il trattamento ai fini previdenziali dei compensi erogati dagli enti sportivi dilettantistici èmateria tra le più delicate, sia per gli abusi della norma agevolativa da parte di soggetti senza titolo,sia per i contrastati esiti giurisprudenziali. Il che ha progressivamente generato una disomogeneitànelle attività ispettive di settore.

Come è noto, il formale riconoscimento del CONI nonché la particolare natura della prestazione lavorativa, consentono alle associazioni e società sportive dilettantistiche il godimento di un regime agevolato, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale, al fine di agevolare l’ampia pratica di tale settore sportivo.

La disciplina che definisce il trattamento fiscale e previdenziale dei rapporti di collaborazione, rientranti nell’ambito dello sport dilettantistico, èrinvenibile in un’articolata normativa: l'art. 90 Legge n. 289/2002, il D.L.n. 136/2004 (conv.in Legge n. 186/2004), l'art. 67 comma 1 lett. m,TUIR, il D.Lgs. n. 81/2015.

Dal complesso di queste disposizionisi ricava una disciplina speciale di favore rispetto a quella che regola in generale i rapporti di lavoro.Tuttavia, per la sua applicazione, essa richiede il rispetto di stringenti condizioni su cui si sofferma la lettera circolare in commento.

Le argomentazioni espresse dall’Ispettorato muovono da due fondamentali presupposti.

Il primo attiene alla qualifica del soggetto che eroga il compenso per la prestazione lavorativa. In merito, l'Ispettorato richiama quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano (sent.n. 1172/2014) e dalla Direzione interregionale del lavoro di Napoli (decreto del 29 ottobre 2015) che hanno posto l'attenzione sul soggetto erogante, ribadendo che per l'applicazione del regime agevolativo"ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI".

Ne consegue che non solo è necessario che siano perseguite finalità sportive dilettantistiche, ma che il soggetto erogante sia anche riconosciuto dal CONI. Questo, si legge nel documento, perché il legislatore ha affidato al CONI la funzione di "unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche" (art. 7 D.L. n. 136/2004), che si realizza con l'inserimento dell’ente in un apposito registro, alle condizioni individuate dal CONI stesso, di concerto sia con l'INPS che con l'Agenzia dell'Entrate, al fine di contrastare fenomeni di elusione.

La presenza dell’ente sportivo dilettantistico nel registro è garanzia che esso sia qualificato e che svolga effettivamente un'attività sportiva sotto il controllo dei soggetti affilianti:CONI, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva.

Tuttavia, oltre al formale inserimento nel registro occorre – secondo requisito - che sia verificata la reale natura della prestazione svolta dal collaboratore.

Sul punto, l’art. 67, comma 1 lett. m), Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), riconduce tra i redditi diversi - e quindi nonassoggettabili a contribuzione - “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e icompensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunquedenominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Taledisposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattereamministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazionisportive dilettantistiche.

Successivamente, l'art. 35, comma 5,D.L.n. 207/2008, ha chiarito che nel concetto di “esercizio diretto di attività sportiva rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, didattica, preparazione e assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva.

Si aggiunga che l'Agenzia dell'Entrate ha avuto modo di chiarire che al regimeagevolativo possono ricondursi anche soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza a prescindere dalla realizzazione dell'attività sportiva.

Ne consegue, per l’Ispettorato, la necessità di verificare, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento dell’ente sportivo dilettantistico, quali siano le attività necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività:ad esempio, gli istruttori, gli allenatori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività. Così da poter ricondurre la prestazione lavorativa al regime di favore di cui all’art. 67 TUIR.

Tuttavia, considerazione ulteriore e necessaria è che la qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate non rappresenta in alcun modo un requisito, da solosufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.

Da ultimo, l’Ispettorato ricorda che il D.Lgs. n. 15/2016, relativo alriconoscimento delle qualifiche professionali, che attribuisce al Coni la competenza per ilriconoscimento “delle professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttoretecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara”, deve essere intesa come uno strumento volto a fissare i criteri che consentono anche a soggetti stranieri la possibilità di svolgere in Italia leattività sopra elencate.